Art. 24.
(Identità di copertura).

      1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e dell'articolo 11, comma 5, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da

 

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quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.